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Dazio Ambientale - Carbon Tax
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Dal 1° ottobre 2023, il CBAM (Carbon border adjustment mechanism) inizierà a dispiegare i suoi effetti nella UE con l’avvio della fase di transizione che si concluderà il 31 dicembre 2025. Sommariamente indichiamo gli adempimenti da effettuare con inizio dal 1° ottobre 2023.
Il Regolamento UE 2023/956 – Regolamento CBAM istituisce nuovo Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere. La finalità del provvedimento, è nella politica Green Deal europea per ridurre le emissioni di gas a effetto serra.
Viene introdotta una carbon tax da applicare sui prodotti importati nell'UE, che in sostanza è un “dazio ambientale” che nella fase iniziale riguarda i settori indicati nell'Allegato I del Regolamento, ghisa, ferro, acciaio, cemento, fertilizzanti-sostanze chimiche, alluminio, energia elettrica, idrogeno, con la successiva possibile estensione a tutti i settori interessati dal “Sistema per lo scambio delle quote di emissione dell'UE” (ETS).
DATE DI RIFERIMENTO
Dal 1° ottobre 2023 ed il 31 dicembre 2025 : gli importatori dell'UE dei materiali “listati” dovranno adeguarsi alla nuova compliance ambientale, osservando gli obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 34 e 35 del Regolamento.
Dal 1° gennaio 2026, tutte le disposizioni del CBAM diventeranno definitivamente operative.
Dal 1° ottobre 2023, con i previsti obblighi di monitoraggio e rendicontazione, è opportuno che gli importatori dei beni inseriti nel provvedimento identifichino il reale perimetro dell'esposizione potenziale con la definizione di un modello organizzativo di presidio per la nuova compliance doganale.
Con il CBAM, le Autorità Doganali avranno un ruolo centrale di presidio e controllo sui nuovi obblighi inerenti l'immissione in libera pratica nel territorio UE, in base alla tipologia di prodotti importati.
PERIODO TRANSITORIO
Durante il periodo transitorio le Autorità Doganali avranno il compito di informare i dichiaranti in dogana sull'obbligo di comunicare le informazioni previste dal Regolamento, con l'obiettivo di sensibilizzare le aziende sulla necessità di richiedere la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato.
TERMINE PERIODO TRANSITORIO
le Autorità doganali opereranno tutti i controlli alla frontiera sulle merci, anche per quanto riguarda l'identificazione del dichiarante CBAM autorizzato, il codice NC a otto cifre, la quantità e il paese di origine delle merci importate, verificando le procedure relative alla presentazione della dichiarazione CBAM. Altre situazioni . L'impatto sulla attività commerciale delle imprese interessate, non sarà circoscritto ai soli adempimenti doganali in importazione, ma potrà avere anche un impatto sull'approvvigionamento e sulla catena di approvvigionamento (supply chain).
INDICAZIONI OPERATIVE INIZIALI
Quanto inerente la green deal determina nuove considerazioni del rapporto doganale. Le aziende che importano beni CBAM dovranno iniziare ad effettuare le attività di preparazione e valutazione con riguardo:
all'individuazione delle merci acquistate/importate che rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento CBAM, attraverso un'analisi di classificazione doganale delle merci;
all'analisi della carbon footprint dei prodotti interessati;
alla valutazione degli impatti del Regolamento CBAM, anche con riferimento al rapporto doganale in importazione;
all'individuazione di strategie di mitigazione degli impatti CBAM (valutando anche regimi sospensivi doganali nel caso di merce destinata alla riesportazione);
all'ottenimento della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato, valutando il percorso di presidio AEO, anche per la reciprocità concessa a livello internazionale dai principali paesi esteri;
alla misurazione delle emissioni;
all'ottenimento delle necessarie certificazioni da parte del verificatore accreditato richieste dalla legge;
all'assolvimento agli obblighi di compliance e reporting imposti dal Regolamento CBAM.
LA PRIMA RELAZIONE TRIMESTRALE DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO IL 31 GENNAIO 2024.
Restiamo disponibili per approfondimenti di quanto sommariamente esposto e per le fasi di definitiva operatività.
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